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Sez. 2, Sentenza n. 515 del 26/01/1982 (Rv. 418221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - GIUDIZIO RELATIVO - INTERESSE INDIVIDUALE DEI SINGOLI LAVORATORI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - GIUDIZIO RELATIVO - INTERESSE INDIVIDUALE DEI SINGOLI LAVORATORI - LIMITI.*

Rispetto al giudizio per la repressione della condotta antisindacale, che può instaurarsi sia con l'Azione promossa ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 sia direttamente in via ordinaria e che può tendere soltanto alla rimozione della condotta lesiva delle prerogative del Sindacato, non anche alla tutela degli interessi individuali dei lavoratori, questi ultimi sono titolari di un interesse che li abilita all'intervento ad adiuvandum (a sostegno delle ragioni del Sindacato) e non già all'Azione diretta o allo intervento principale od autonomo. (V 2573/80, mass n 403309; (V 2573/80, mass n 403308).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)