Sez. L, Sentenza n. 2753 del 21/04/1983 (Rv. 427668 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI (SINDACATI POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - RECESSO EX ART. 2118 COD. CIV. DENUNCIATO COME COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - INTERESSE DEL SINDACATO AD OTTENERE LO ACCERTAMENTO DELL'ANTISINDACABILITÀ DENUNCIATA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI (SINDACATI POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - RECESSO EX ART. 2118 COD. CIV. DENUNCIATO COME COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - INTERESSE DEL SINDACATO AD OTTENERE LO ACCERTAMENTO DELL'ANTISINDACABILITÀ DENUNCIATA - ESCLUSIONE.*
Qualora il recesso del datore di lavoro, denunciato come comportamento antisindacale, sia soggetto alla disciplina comune stabilita dall'art. 2118 cod. civ., con esclusione sia del regime di stabilità reale previsto dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, sia del regime di stabilità obbligatoria di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, difetta il presupposto sul quale si fonda lo interesse, azionabile da parte del Sindacato anche in litisconsorzio facoltativo con i lavoratori, ad ottenere l'accertamento della antisindacabilità della condotta del datore di lavoro, posto che non è possibile la reintegrazione dei lavoratori stessi nel posto di lavoro, la quale costituisce il solo mezzo per ottenere la cessazione del comportamento antisindacale, attuato mediante il recesso. (V 4865/82, mass n 422869; (V 3250/82, mass n 421206; (V 515/82, mass n 418221; (V 5288/81, mass n 416042; (V 2856/79, mass n 399177).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)