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Sez. L, Sentenza n. 2273 del 02/04/1986 (Rv. 445420 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PENSIONI SOCIALI - PRESUPPOSTI - REDDITO - PROVA RELATIVA - COPIA DELLA DENUNCIA DEI REDDITI SOGGETTI ALL'IRPEF - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445420-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PENSIONI SOCIALI - PRESUPPOSTI - REDDITO - PROVA RELATIVA - COPIA DELLA DENUNCIA DEI REDDITI SOGGETTI ALL'IRPEF - INIDONEITÀ.*

L'unica fonte di prova del reddito da prendersi in considerazione ai fini del riconoscimento o del diniego del diritto alla pensione sociale, istituita dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, è costituita dalla speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 della legge sopracitata (come modificato dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito con modificazioni con legge 16 aprile 1974 n. 114, a sua volta modificato dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975 n. 160). Non è, pertanto, equiparabile ai predetti fini la copia della denuncia dei redditi soggetti all'IRPEF che venga esibita dall'interessato nel corso del giudizio intentato per il riconoscimento di detta pensione.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 3 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)