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Sez. L, Sentenza n. 2630 del 05/02/2014 (Rv. 630373 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO | Domanda di condanna generica - Proposizione anteriormente alla maturazione del diritto alla prestazione previdenziale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630373-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO

Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile), l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)