Sez. 1, Sentenza n. 4606 del 11/05/1994 (Rv. 486578 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - Termini | Termine annuale di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Riduzione alla metà ex art. 99, quinto comma, legge fall. - Inammissibilità - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Computabilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Opposizione allo stato passivo - Sentenza - Gravami - Termini
La riduzione alla metà dei termini per l'impugnazione, stabilita dall'art. 99, quinto comma, legge fall., si riferisce solo al termine breve previsto dall'art. 325 cod. proc. civ. e non al termine annuale di impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., per il quale deve tenersi altresì conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la cui operatività è esclusa soltanto per le cause relative alla dichiarazione ed alla revoca del fallimento e non anche per quelle di opposizione allo stato passivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)