Sez. 1, Sentenza n. 10875 del 17/12/1994 (Rv. 489292 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Durante il periodo feriale - Controversie in materia fallimentare - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
In tema di sospensione dei termini feriali, dall'1 agosto al 15 settembre, ex legge 742 del 1969, la deroga prevista dall'art.92 ord. giud., richiamato dall'art. 3 legge n.742 citata, con riguardo alle cause "relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti", non si estende anche alle altre controversie in materia fallimentare (nella specie giudizio di opposizione allo stato passivo).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)