Sez. 3, Sentenza n. 1218 del 20/02/1984 (Rv. 433363 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE - QUESTIONI RELATIVE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA - NECESSITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE - QUESTIONI RELATIVE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE ADITO IN SEDE ORDINARIA - DECLARATORIA D'INCOMPETENZA - NECESSITÀ - LIMITI.*
La Competenza funzionale ed inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie, che sussiste per il solo fatto che, in Sede ordinaria, siano proposte questioni relative all'esistenza e validità di un contratto agrario, indipendentemente dalla loro fondatezza, deve essere, tuttavia, esclusa quando, in Sede di deliberazione della causa ai fini dell'accertamento della Competenza, le relative questioni risultino infondate in base alle stesse deduzioni delle parti e senza necessità di altre indagini. (Conf 1953/81, mass n 412653; (Conf 2609/80, mass n 406359).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)