Sez. 2, Ordinanza n. 14617 del 20/11/2001 (Rv. 550418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. - Decisione sulla provvisoria esecuzione in presenza di eccezione pregiudiziale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648, primo comma cod. proc. civ., con la quale sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza e alla proponibilità della domanda (nella specie, eccezione di compromesso), potendo il giudice differirne la decisione col merito o dovendo, in alternativa, invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)