Sez. 1, Sentenza n. 7211 del 05/08/1997 (Rv. 506434 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE | Ordinanza di revoca della provvisoria esecuzione - Impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE
L'ordinanza con la quale in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga revocata anziché, come disposto dell'art. 649 cod. proc. civ., sospesa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché anche in questo caso come in quello nel quale l'esecuzione provvisoria del decreto viene concessa o negata, ai sensi dell'art. 648 dello stesso codice, il provvedimento riveste carattere di interinalità e non è quindi idoneo a pregiudicare la pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà, che può esser disposta con la sentenza di rigetto dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)