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Sez. 3, Sentenza n. 707 del 16/01/2006 (Rv. 590562 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza relativa - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590562-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., volta a verificare non la sussistenza o meno dei "gravi motivi" previsti dal citato art. 624, bensì, oltre ad eventuali vizi di carattere formale e processuale, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione è correlata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)