Sez. 3, Sentenza n. 707 del 16/01/2006 (Rv. 590562 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza relativa - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Oggetto - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., accoglie o rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione è in ogni caso impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., volta a verificare non la sussistenza o meno dei "gravi motivi" previsti dal citato art. 624, bensì, oltre ad eventuali vizi di carattere formale e processuale, vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi proposti dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione, cui la richiesta di sospensione è correlata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)