Sez. L, Sentenza n. 4569 del 15/07/1980 (Rv. 408408 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GIUDIZIO PROPOSTO DALL'ACQUIRENTE DI UN FONDO ED AVENTE AD OGGETTO LA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTUARIO - ESERCIZIO DA PARTE DI COSTUI DEL DIRITTO DI RISCATTO - CONTROVERSIA RELATIVA - SOSPENSIONE DEL PRIMO GIUDIZIO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - GIUDIZIO PROPOSTO DALL'ACQUIRENTE DI UN FONDO ED AVENTE AD OGGETTO LA DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE DELL'AFFITTUARIO - ESERCIZIO DA PARTE DI COSTUI DEL DIRITTO DI RISCATTO - CONTROVERSIA RELATIVA - SOSPENSIONE DEL PRIMO GIUDIZIO - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Deve essere sospeso, ai sensi dell'art 295 cod proc civ, il giudizio in cui l'acquirente di un fondo chiede che venga dichiarata la decadenza dell'affittuario dal diritto alla proroga legale del contratto di affitto, in attesa della decisione della controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto riscatto del fondo, ex art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, da parte dello affittuario cui non e stato consentito l'Esercizio del diritto di prelazione spettantegli in occasione della vendita del fondo, qualora l'affitto del fondo costituisca anche il titolo in virtu del quale viene esercitato il diritto alla cessazione della proroga, per cui il giudizio sul riscatto, incida sulla titolarita del diritto e ne costituisca, quindi, l'antecedente logico-giuridico. (Conf 2491/78, mass n 391863).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)