Sez. 3, Sentenza n. 6073 del 16/11/1981 (Rv. 416865 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SOSPENSIONE EX ART. 295 COD. PROC. CIV. IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL FONDO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO LA DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - SOSPENSIONE EX ART. 295 COD. PROC. CIV. IN ATTESA DELLA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO DA PARTE DEL CONDUTTORE DEL FONDO - CONDIZIONI.*
Deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., il giudizio che ha per oggetto la decadenza del diritto alla proroga legale del contratto di affitto di un fondo, in attesa della decisione della controversia nella quale il conduttore del fondo abbia esercitato il diritto di riscatto del fondo stesso, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, ove la compravendita del fondo costituisca anche il titolo dell'esercitato diritto alla cessazione della proroga, sicché il giudizio sul riscatto incida sulla titolarità del diritto di richiedere la decadenza della proroga e ne costituisca, quindi, l'antecedente logico giuridico. (Conf 4569/80, mass n 408408; (Conf 2491/78, mass n 391863; (contra 1273/73, mass n 363860).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)