Sez. 2, Sentenza n. 1981 del 22/02/1995 (Rv. 490617 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE | Rilevabilità d'ufficio - In sede di legittimità - Condizione - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - LEGITTIMAZIONE
Il principio della rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità della nullità del contratto postula che siano acquisite agli atti le circostanze su cui si fonda la nullità medesima, stante il divieto in questa sede di nuove indagini e accertamenti di fatto. (Fattispecie riguardante la nullità ex art. 17 legge 28 febbraio 1985 n. 47 del contratto di vendita di un edificio costruito in assenza di concessione edilizia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)