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Sez. L, Sentenza n. 4881 del 23/04/1992 (Rv. 476935 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Precedenza del lavoratore nella riassunzione entro un anno e reintegrazione nel caso di nuove assunzioni entro l'anno - Contratto stipulato in violazione delle relative norme imperative - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Anche in Cassazione - Condizione.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476935-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere

La nullità del contratto di lavoro stipulato in violazione delle norme imperative poste dall'art. 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949 n. 264 (secondo cui i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno) e dall'art. 4 dell'accordo 21 aprile 1950 reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019 (secondo cui i lavoratori colpiti da licenziamento collettivo hanno diritto ad essere reintegrati presso la stessa azienda nel caso che essa provveda entro un anno a nuove assunzioni nelle mansioni e nelle specialità proprie dei primi) può, ove rilevante ai fini della decisione, essere dichiarata d'ufficio, anche in sede di legittimità, sempreché i motivi sui quali l'invalidità si fonda siano già acquisiti agli atti del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)