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Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007 (Rv. 598144 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio - In sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598144-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Il principio della rilevabilità, anche d'ufficio, in sede di legittimità, della nullità del contratto postula che siano acquisite agli atti le circostanze su cui si fonda la nullità medesima, stante il divieto in questa sede di nuove indagini e accertamenti di fatto. La pronuncia di nullità deve pertanto basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non può fondarsi su un fatto nuovo, implicante un diverso tema di indagine e di decisione. (Fattispecie riguardante la nullità ex art.40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 del contratto di vendita di un edificio costruito in assenza di concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)