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Sez. L, Sentenza n. 6621 del 12/06/1995 (Rv. 492814 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Configurabilità - Estremi - Esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro - Veridicità - Accertamento - Obbligo del giudice - Impossibilità di altra utilizzazione del lavoratore - Onere probatorio del datore di lavoro.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492814-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di recesso intimato in relazione ad un riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, purché non pretestuoso e meramente strumentale ad incrementi dei profitti, bensì funzionale a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti, le quali influiscano in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed impongano un'effettiva necessità di riduzione dei costi - il giudice deve accertare la veridicità delle esigenze tecnico-economiche dedotte dal datore di lavoro sul quale incombe altresì l'onere di provare l'impossibilità di utilizzare, nell'ambito dell'impresa, il lavoratore licenziato con l'affidamento di altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)