Sez. 1, Sentenza n. 773 del 23/11/1987 Ud. (dep. 20/01/1988) Rv. 177456 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - GRADUAZIONE DELLA PENA IN MODO PIÙ RIGOROSO - CONSEGUENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - GRADUAZIONE DELLA PENA IN MODO PIÙ RIGOROSO - CONSEGUENZA.*
L'art. 515 cod. proc. pen. vieta di infliggere una pena più grave per specie e quantità quando appellante sia il solo imputato. Simile formula non afferisce soltanto al risultato finale del computo della pena, ma anche ai criteri di Determinazione della medesima qualora detti criteri siano più sfavorevoli all'imputato in rapporto ai criteri seguiti dal primo giudice. Vale a dire che il divieto della riforma in peggio esclude pure che il giudice di appello gradui la pena in modo più rigoroso senza applicarne una più grave. (contra mass n 160876; (contra mass n 153364 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)