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Sez. 3, Sentenza n. 8934 del 18/05/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160876 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160876-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - CONTENUTO.*

Il divieto della "reformatio in peius", che ha per oggetto la Determinazione di una pena per specie o quantità più grave di quella inflitta dal primo giudice, non comprende, entro questi confini, l'Obbligo del giudice superiore di assegnare alle varie componenti determinative del trattamento (gravità del fatto, capacità a delinquere del reo, circostanze comparate, continuazione e concorso di reati) il medesimo peso assegnatovi in prima istanza punitiva, o comunque di osservare i criteri di valutazione in essa seguiti. (V mass n 155914; (Conf mass n 158643 ed ivi citate; (Conf mass n 154384).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)