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Sez. 6, Sentenza n. 21163 del 08/04/2009 Ud. (dep. 20/05/2009) Rv. 244143 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Art. 328, comma secondo, cod. pen. - Richiesta di accesso agli atti del Comune da parte di un consigliere comunale - Ambito.
Stato
decisa il 2009-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244143-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Integra il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma secondo cod. pen.) la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull'attività degli organi comunali previsto dall'art. 42 T.U.E.L. dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 43, Cod. Pen. art. 328 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)