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Sez. 6, Sentenza n. 43492 del 02/10/2003 Ud. (dep. 13/11/2003) Rv. 226904 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 328 cod. pen. - Posizione giuridica soggettiva tutelata - Interessi di mero fatto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226904-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di omissione di atti d'ufficio, la norma di cui all'art. 328 comma secondo cod. pen. prevede che la richiesta del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, deve riflettere un interesse personale e diretto alla emanazione di un atto o di un provvedimento identificabile in una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con esclusione di qualsiasi situazione che attenga ad interessi di mero fatto (nella specie la Corte ha ritenuto che l'interesse all'acquisizione di un atto, per fini di mera documentazione necessaria all'attività politica di un consigliere comunale, rientrasse fra gli interessi di mero fatto non tutelati a norma dell'art. 328, secondo comma, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)