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Sez. 6, Sentenza n. 21735 del 04/02/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 239934 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Fattispecie di cui al secondo comma - Facoltà di interpello del privato - Esigenza che il privato faccia valere una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato a incidere direttamente - Necessità - Fattispecie in tema di accesso agli atti del procedimento amministrativo.
Stato
decisa il 2008-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239934-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell'art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato l'interesse di un privato all'accesso agli atti del Comune concernenti la procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza illegale dalla sua proprietà).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2, Legge 08/06/1990 num. 241 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)