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Sez. 2, Sentenza n. 3734 del 21/06/1985 (Rv. 441314 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PROMESSA DI ALIENAZIONE DI FONDO AGRICOLO - INCLUSIONE DEL FONDO IN ZONA DESTINATA ALLA EDIFICAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - CONTRATTO DEFINITIVO - ANNULLAMENTO PER ERRORE DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441314-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - PROMESSA DI ALIENAZIONE DI FONDO AGRICOLO - INCLUSIONE DEL FONDO IN ZONA DESTINATA ALLA EDIFICAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - CONTRATTO DEFINITIVO - ANNULLAMENTO PER ERRORE DI DIRITTO - ESCLUSIONE.*

Qualora, dopo la stipulazione di un preliminare di vendita di fondo agricolo, questa venga incluso, in base a nuova disciplina urbanistica, in zona destinata all'edificazione, e ciò nonostante le parti provvedano alla conclusione del contratto definitivo, in conformità del preliminare, nell'erroneo convincimento della persistenza della destinazione agricola, la sopravvenienza di detta nuova disciplina, è invocabile quale causa di annullamento del contratto definitivo, atteso che anche l'errore di diritto (quale è quello sulle previsioni di piano regolatore, programma di fabbricazione o regolamento edilizio) può implicare detto annullamento, ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui allo art. 1429 n. 4 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1465, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)