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Sez. 1, Sentenza n. 41542 del 10/11/2010 Cc. (dep. 24/11/2010) Rv. 248470 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Patologia psichiatrica - Possibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248470-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)