Sez. 1, Sentenza n. 41542 del 10/11/2010 Cc. (dep. 24/11/2010) Rv. 248470 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Patologia psichiatrica - Possibilità - Presupposti - Fattispecie.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Il differimento dell'esecuzione della pena per malattia psichiatrica è consentito unicamente allorché quest'ultima si risolva anche in malattia fisica. (Fattispecie concernente un caso di depressione maggiore, nel quale, anche per le cure disponibili in ambiente carcerario, si è esclusa la possibilità di rinvio dell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)