Sez. 1, Sentenza n. 41986 del 04/10/2005 Cc. (dep. 22/11/2005) Rv. 232887 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Sindrome depressiva - Causa di differimento - Condizioni.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Una sindrome ansioso-depressiva può costituire causa di differimento della esecuzione della pena solo quando sia di tale gravità da indurre una patologia fisica non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l'espiazione della pena contraria, per le eccessive sofferenze, al senso di umanità. (Nella specie la Corte, pur escludendo che la debilitazione fisica conseguente ad anoressia sia automaticamente causa di differimento, ha ritenuto che andasse meglio accertato se il grave deperimento del condannato poteva esser compatibile con lo stato di detenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)