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Sez. 4, Sentenza n. 33700 del 25/09/2025 Ud. (dep. 13/10/2025) Rv. 288702-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE | Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Presupposti - Adesione espressa dell'imputato - Necessità - Esclusione - Mancata opposizione - Sufficienza - Fissazione del numero di ore di lavoro giornaliere - Indicazioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288702-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - IN GENERE

In tema di guida in stato di ebbrezza, la sostituzione della pena detentiva o di quella pecuniaria con la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, postula l'assenza di opposizione da parte dell'imputato, la cui espressa adesione non é invece necessaria, così come il suo consenso alla determinazione dell'orario di lavoro giornaliero, fermo il limite inderogabile di otto ore "pro die" imposto dall'art. 54, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, il giudice può stabilire, con la sentenza, un numero di ore di lavoro giornaliere superiore a quello originariamente previsto dal decreto opposto, in applicazione del principio di cui all'art. 464, comma 4, cod. proc. pen.).

Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 bis com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)