Sez. 1 - , Sentenza n. 58485 del 10/10/2018 Cc. (dep. 28/12/2018) Rv. 274882 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI | Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità – Presupposti – Mancata opposizione dell’imputato – Sufficienza - Adesione espressa tramite difensore – Procura speciale – Necessità – Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA SOSTANZE STUPEFACENTI
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, è sufficiente la mancata opposizione da parte dell'imputato, non essendo necessaria la sua espressa adesione, la quale, tuttavia, qualora sia comunque manifestata con atto scritto, può provenire anche dal difensore privo di procura speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)