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Sez. 5 - , Sentenza n. 30360 del 23/11/2018 (Rv. 651614 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Mandato senza rappresentanza - Imponibilità della prestazione del mandatario nei confronti del mandante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651614-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel mandato senza rappresentanza deve essere attribuita rilevanza, ai fini dell'imponibilità, sia alle prestazioni tra mandante e mandatario, sia a quelle tra mandatario e terzo, mentre, a differenza di quanto avviene nel mandato con rappresentanza, la prestazione resa dal mandatario al mandante non costituisce un'attività imponibile, non configurandosi una autonoma prestazione di mandato.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)