Sez. 5 - , Sentenza n. 30360 del 23/11/2018 (Rv. 651614 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Mandato senza rappresentanza - Imponibilità della prestazione del mandatario nei confronti del mandante - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel mandato senza rappresentanza deve essere attribuita rilevanza, ai fini dell'imponibilità , sia alle prestazioni tra mandante e mandatario, sia a quelle tra mandatario e terzo, mentre, a differenza di quanto avviene nel mandato con rappresentanza, la prestazione resa dal mandatario al mandante non costituisce un'attività imponibile, non configurandosi una autonoma prestazione di mandato.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)