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Sez. 3 - , Sentenza n. 41056 del 18/06/2019 Ud. (dep. 07/10/2019) Rv. 277838 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali – Notifica dell'accertamento della violazione prevista dall’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, conv. in legge n. 638 del 1983 – Rilievo - Iscrizione a ruolo dei crediti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277838-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la notifica dell'avvenuto accertamento della violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 473, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 - che rileva ai fini dell'eventuale applicazione della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell'importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l'indagato o l'imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell'importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità - non presuppone la necessaria iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi degli artt. 24 e 25 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che attiene al procedimento di riscossione coattiva degli importi dovuti e non assume rilevanza a fini penali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)