Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 29/11/1991 (Rv. 474838 - 01)
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere | Art. 147 della legge notarile - Previsione di una ipotesi residuale di illecito disciplinare rispetto alle norme precedenti della stessa legge - Attività di accaparramento della clientela mediante l'opera di procacciatori di affari - Inclusione - Fattispecie.
Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - In genere
L'art. 147 della legge notarile, che punisce con la censura, la sospensione o la destituzione il notaio che in qualunque modo compromette, con la sua condotta nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile o che con riduzione degli onorari e diritti accessori faccia illecita concorrenza ai colleghi, prevede, rispetto alle norme precedenti della stessa legge, una ipotesi residuale di illecito disciplinare nella quale può essere ricondotta anche l'attività di accaparramento della clientela mediante l'opera di procacciatori di affari (nella specie in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'illecito disciplinare con riguardo alla condotta del notaio consistita nella promessa ad una agenzia immobiliare di un compenso per ogni atto "appoggiato" allo studio notarile e di consulenza gratuita, inoltre, per tutte le esigenze dell'agenzia).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 147, Regio Decr. Legge 14/07/1937 num. 1666 art. 156, Legge 30/12/1937 num. 2358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)