Sez. 3, Sentenza n. 14227 del 28/07/2004 (Rv. 576126 - 01)
NOTARIATO - ONORARI E DIRITTI DEI NOTAI | Onorari - Tariffe professionali - Inderogabilità - Rinuncia totale o parziale agli onorari - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Limiti.
NOTARIATO - ONORARI E DIRITTI DEI NOTAI
L'inderogabilità delle tariffe notarili (par. a 3.1 del codice deontologico, approvato dal consiglio nazionale notarile il 24 febbraio 1994, ai sensi della legge n. 220 del 1991) essendo funzionale alla duplice esigenza, prevista dall'art. 147 legge n. 89 del 1913, di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale del notaio, impedendo la sleale concorrenza tra professionisti, e di tutelare la dignità della categoria professionale, non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico - sociali, oltre che di amicizia e di parentela, anche di semplice convenienza, giustificatrici della totale o parziale gratuità della prestazione, salvo che la rinuncia stessa si risolva in un espediente del notaio per conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un non consentito accaparramento di affari futuri; il che va accertato dal giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)