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Sez. 5, Sentenza n. 27335 del 13/06/2007 Ud. (dep. 12/07/2007) Rv. 237442 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE | Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Natura di reato complesso - Assorbimento nel reato di estorsione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237442-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE

Il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel reato di estorsione (art. 629 cod.pen.), in base al criterio di specialità di cui all'art. 15 cod.pen., trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all'art. 513 bis cod.pen., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, richiede una condotta tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza e ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 cod.pen., collocata tra i reati contro il patrimonio, tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli. Ne deriva che qualora si realizzino contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente di norme.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)