Sez. 2, Sentenza n. 14467 del 28/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 228719 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE | Illecita concorrenza con minaccia o violenza - Natura di reato complesso - Conseguenze - Assorbimento in esso di eventuali reati concorrenti di minaccia o violenza - Sussistenza - Assorbimento del reato in quello di estorsione o tentata estorsione per il principio di specialità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Concorso formale tra i due reati - Configurabilità - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - IN GENERE
La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod. pen. consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia. Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis cod. pen. collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 cod. pen. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente delle norme previsto dall'art. 15 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)