Sez. 6, Sentenza n. 14112 del 08/03/2007 Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236212 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE | Imputato minorenne divenuto maggiorenne prima della celebrazione del processo di secondo grado - Omissione dell'avviso di udienza ai servizi minorili - Nullità - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - IN GENERE
In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello ai servizi minorili, la cui assistenza all'imputato minorenne è prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 12 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'omissione della citazione non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità del processo.
Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 6, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 7, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)