Sez. 5, Sentenza n. 16276 del 16/03/2010 Ud. (dep. 26/04/2010) Rv. 247262 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO) | Nozione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DESTREZZA (BORSEGGIO)
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione nei confronti dell'imputato che si era impossessato di un marsupio, asportandolo dalla camera dell'ospedale in cui la vittima era ricoverata, approfittando dell'assenza di quest'ultima che si era recata in bagno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)