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Sez. L, Sentenza n. 4896 del 30/07/1980 (Rv. 408725 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE - CARATTERE CONTINUATIVO - REQUISITI - PREVISIONE DEL RELATIVO PAGAMENTO PER LE GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA DI COMMUTAZIONE O DI CUFFIA PER I DIPENDENTI TELEFONICI.*
Stato
decisa il 1980-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408725-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - EMOLUMENTO SPETTANTE AD UN LAVORATORE - CARATTERE CONTINUATIVO - REQUISITI - PREVISIONE DEL RELATIVO PAGAMENTO PER LE GIORNATE DI EFFETTIVA PRESENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITA DI COMMUTAZIONE O DI CUFFIA PER I DIPENDENTI TELEFONICI.*

Ad un emolumento spettante ad un lavoratore va riconosciuto carattere continuativo non soltanto quando nel corso del rapporto di lavoro esso sia sempre dovuto a prescindere dalle modalita di svolgimento delle prestazioni, ma anche quando la corresponsione dello stesso sia in modo certo e costante collegata al concreto susseguirsi delle ordinarie prestazioni del dipendente, senza che tale carattere sia escluso dal fatto che la normativa contrattuale preveda il pagamento di tale emolumento per le giornate di effettiva presenza. (principio enunciato in relazione alla indennita di commutazione o di cuffia prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti telefonici). (V 509/78, mass n 389810).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)