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Sez. L, Sentenza n. 1189 del 12/02/1985 (Rv. 439308 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONI EFFETTUATE OLTRE L'ORARIO NORMALE STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTINUITÀ, OBBLIGATORIETÀ E PREDETERMINATEZZA - NATURA DI LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ NELLA NORMALE RETRIBUZIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439308-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONI EFFETTUATE OLTRE L'ORARIO NORMALE STABILITO DAL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTINUITÀ, OBBLIGATORIETÀ E PREDETERMINATEZZA - NATURA DI LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ NELLA NORMALE RETRIBUZIONE - CONSEGUENZA.*

Le prestazioni lavorative, effettuate oltre l'orario normale stabilito dal contratto collettivo, mantengono il carattere di lavoro straordinario anche quando presentino connotati di continuità, obbligatorietà e predeterminatezza, in quanto, al fine di ravvisare un prolungamento dell'orario normale, con l'inclusione di dette prestazioni, si rende necessario l'ulteriore requisito di un accordo fra le parti del rapporto di lavoro, ancorché tacito, che si traduca in una fissazione di detto orario normale in termini diversi da quelli posti dalla contrattazione collettiva, mediante la assunzione da parte dei dipendenti di un impegno al suo costante prolungamento, per soddisfare esigenze tecnico-produttive del datore di lavoro. Ove risulti una siffatta pattuizione aziendale, il compenso per tale prolungamento, pure se venga quantificato con una maggiorazione di quello previsto per le altre ore lavorative, assume la natura di normale retribuzione, e resta conseguentemente computabile nelle spettanze del lavoratore che debbano essere commisurate a detta normale retribuzione (nella specie, per tredicesima mensilità, ferie e riposi retribuiti). (V 4148/82, mass n 422123; (V 1606/82, mass n 419426; (V 4896/80, mass n 408725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)