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Sez. L, Sentenza n. 7092 del 01/12/1986 (Rv. 449177 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONI DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DA PARTE DELLO IMPRENDITORE DI UNA PRESTAZIONE PARZIALE DEI LAVORATORI - LICEITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449177-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONI DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - RIFIUTO DA PARTE DELLO IMPRENDITORE DI UNA PRESTAZIONE PARZIALE DEI LAVORATORI - LICEITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*

Con riguardo a prestazioni lavorative parziali dei dipendenti (cosiddetto "sciopero a singhiozzo") la mora accipiendi del datore di lavoro presuppone che la prestazione lavorativa offerta e rifiutata consista effettivamente in un'attività utile, proficua e redditizia, avuto riguardo all'organizzazione aziendale, senza però che essa debba essere commisurata in modo tale da soddisfare tutte indistintamente le esigenze dell'azienda, sì da escludere una qualunque selezione da parte dell'imprenditore della clientela da rifornire. Pertanto non può essere rifiutata da quest'ultimo una prestazione parziale dei lavoratori in sciopero che sia almeno idonea a soddisfare le esigenze di una parte soltanto della clientela senza richiedere modifiche consistenti dell'organizzazione del lavoro. (V 2696/84, mass n 434736; (V 4757/82, mass n 422724).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)