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Sez. L, Sentenza n. 4757 del 01/09/1982 (Rv. 422724 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - LIMITI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422724-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - LIMITI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

In assenza di una specifica disciplina, l'Esercizio del diritto di sciopero è da ritenere legittimo di per sè, quale che ne sia la Forma ed indipendentemente dal danno arrecato alla produzione, ma tale legittimità viene meno allorché l'Esercizio stesso si traduca in Atti o comportamenti penalmente rilevanti o non realizzi una astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, ma persegua finalità esorbitanti rispetto a questa o perfino diverse o pretestuose o si ponga in contrasto con altri diritti costituzionalmente garantiti, come quello di libertà dell'iniziativa economica privata, assumendo, per difetto di opportuni accorgimenti e cautele, l'idoneità a pregiudicare - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - irreparabilmente la produttività dell'azienda, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. (nella specie, sancendo il suesposto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto la legittimità di uno sciopero a singhiozzo, pur senza indagare se tale modalità di Esercizio determinasse il superamento dei limiti suddetti, con riguardo al particolare sistema di produzione così detto a "ciclo continuo"). (V 2934/82, mass n 420839; (V 4030/80, mass n 407943; (V 6245/79, mass n 402973; (V 4212/79, mass n 400730).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)