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Sez. 2, Sentenza n. 22370 del 10/05/2002 Ud. (dep. 07/06/2002) Rv. 221713 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Differenza rispetto al reato di deturpamento o imbrattamento di cui all'art. 359 cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221713-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

Il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse qualificabile come danneggiamento lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un'autovettura, siccome costituente non una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)