Sez. 1, Sentenza n. 1089 del 23/04/1990 Cc. (dep. 11/05/1990) Rv. 184277 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCORSO DI REATI - APPLICAZIONE DOPO IL CUMULO DELLE PENE - RIFERIMENTO ALLE SOLE PENE CONDONABILI - RATIO.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - CONCORSO DI REATI - APPLICAZIONE DOPO IL CUMULO DELLE PENE - RIFERIMENTO ALLE SOLE PENE CONDONABILI - RATIO.*
L'art. 174 comma secondo cod. pen., nel disporre che "l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene", si riferisce al cumulo delle pene condonabili, poiché nessuna causa di Estinzione della pena o di detrazione del presofferto può operare su un cumulo che comprenda pene inattaccabili dalla causa in questione. (Conf mass n 156429; (Conf mass n 102045; (Conf mass n 104815).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)