Sez. 3 - , Sentenza n. 13670 del 19/03/2020 Cc. (dep. 06/05/2020) Rv. 278770 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso diretto o “per saltum” - Motivi - Nullità dell'interrogatorio dell'indagato – Deducibilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. al fine di far valere l'invalidità dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 cod. proc. pen. quale atto successivo all'adozione di un provvedimento cautelare, derivante dalla nullità del prescritto avviso al difensore ovvero da altra causa, atteso che ogni questione relativa alla validità di tale atto deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari e, in caso di rigetto, al tribunale della libertà ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. al fine di ottenere la remissione in libertà del sottoposto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)