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Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973 (Rv. 366826 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - CONDIZIONI - RICORSO ALLE REGOLE SUSSIDIARIE - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1973-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366826-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - CONDIZIONI - RICORSO ALLE REGOLE SUSSIDIARIE - PRESUPPOSTO.*

Secondo il sistema interpretativo previsto dal nostro ordinamento, il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto o se occorre accertarla mediante una indagine basata sulle regole stabilite dagli artt 1362 e seguenti cod civ. pertanto, dovendo la chiarezza della lettera trovare sempre rispondenza nella conforme volonta dei contraenti, il giudice, in tanto puo limitare la sua indagine al senso letterale delle parole, in quanto la comune intenzione delle parti emerga limpida ed inequivoca dalle espressioni adoperate; quando, invece, tali espressioni si presentino ambigue e comunque insufficienti alla Determinazione dell'oggettiva volonta contrattuale, il giudice deve ricorrere ai criteri sussidiari fissati dalle norme dianzi richiamate. (V 2681/72, mass n 360293; 1443/72, mass n 358076; (V 1137/72, mass n 357579).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)