Sez. 3, Sentenza n. 5107 del 03/02/1981 Ud. (dep. 28/05/1981) Rv. 149077 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - INDUSTRIE PERICOLOSE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
SICUREZZA PUBBLICA - INDUSTRIE PERICOLOSE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Il regolamento di esecuzione (della legge n 615 del 1966) sullo inquinamento atmosferico derivante dal settore industriale (DPR 15 aprile 1971 n 322) stabilisce una serie di prescrizioni tecniche, che integrano la disciplina generale della legge antismog e che hanno piena Rilevanza anche penale. La finalita della legge e infatti, nel senso di 'contenere entro i piu ristretti limiti che il progresso tecnico consenta la emissione di fumi o gas o polvere o esalazionì (art 20 legge n 615 del 1966) e le piu dettagliate prescrizioni tecniche sono appunto rinviate al regolamento apposito. (nella specie, sono stati ritenuti punibili penalmente, ex art 20 legge n 615 del 1966, le violazioni degli artt 5 e 10 del regolamento di esecuzione per avere presentato oltre il termine la relazione tecnica sulle emissioni e aver attivato una serie di forni senza la previa autorizzazione del sindaco).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST., Legge 15/04/1971 num. 322 art. 5, Legge 15/04/1971 num. 322 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)