Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 07/10/1987 Ud. (dep. 12/03/1988) Rv. 177849 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INOSSERVANZA DI NORMA REGOLAMENTARE - SANZIONE APPLICABILE E CASI.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INOSSERVANZA DI NORMA REGOLAMENTARE - SANZIONE APPLICABILE E CASI.*
La disciplina antismog punisce soltanto la inosservanza dello Obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati negli stabilimenti industriali. Ne deriva che non ogni violazione del regolamento di esecuzione è sanzionata, ma soltanto quella di cui all'art. 11 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e cioè il mancato rispetto del provvedimento con il quale l'autorità richiede la comunicazione di dati per regolarizzare l'impianto, del quale già sia stata accertata la non conformità alle "caratteristiche volute" dalla normativa vigente. (Conf mass n 144597; (contra mass n 149077, primo orientamento; (contra mass n 170264, primo orientamento; (contra mass n 177244, primo orientamento; (contra mass n 150152, secondo orientamento; (contra mass n 175870, secondo orientamento).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST., DPR 15/04/1971 num. 322 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)