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Sez. 6, Sentenza n. 6029 del 18/04/1996 Ud. (dep. 13/06/1996) Rv. 205077 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Somma stabilita a titolo di cauzione - Congruità - Valutazione - Spetta al Tribunale che la dispone - Doglianza sull'eccessività dello stesso - Deve essere espressa colla richiesta di revoca della misura patrimoniale.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205077-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose

In tema di misure di prevenzione, secondo quanto previsto dall'art. 3 bis legge 31 maggio 1965 n. 575, la congruità della somma stabilita a titolo di cauzione deve essere valutata dal tribunale che la dispone e non nel corso del procedimento penale che si instaura in conseguenza del mancato versamento della medesima, dato che la doglianza relativa alla eccessività della cauzione, che il soggetto assume non essere in grado di versare in tutto o in parte, può essere espressa soltanto con la richiesta di revoca della misura patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)