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Sez. 1, Sentenza n. 1803 del 13/01/2000 Ud. (dep. 16/02/2000) Rv. 215346 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Reati della persona assoggettata a misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 - Omesso versamento della cauzione - Impossibilità di adempimento - Deduzione - È possibile sia nel procedimento di prevenzione, sia in quello penale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215346-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 3-bis della legge n. 575 del 1965 (omesso versamento della cauzione a carico di appartenenti ad associazioni mafiose assoggettati a misura di prevenzione), la materiale impossibilità di adempimento, causata da mancanza di disponibilità economiche può essere fatta valere sia nel procedimento di prevenzione, con l'impugnazione del decreto impositivo della misura o con la richiesta di revoca, sia in quello penale per l'accertamento del reato. (Nella specie la S.C., pur censurando l'opposta tesi interpretativa del giudice di merito che aveva ritenuto la solvibilità del proposto deducibile solo nel procedimento di prevenzione, ha rigettato egualmente il ricorso, sul rilievo dell'ascrivibilità dell'inadempimento a un comportamento colpevole dell'interessato). (V. Corte cost., 19 giugno 1998 n. 218).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis com. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)