Sez. 1, Sentenza n. 13575 del 06/02/2001 Ud. (dep. 04/04/2001) Rv. 218785 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Reato di omesso versamento della cauzione imposta a persona assoggettata a misura di prevenzione antimafia - Impossibilità economica di adempimento - Deducibilità nel processo penale - Sussistenza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
La materiale impossibilità - dovuta a indisponibilità' economica che non sia stata preordinata o colposamente determinata - di provvedere al versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art.3 bis, comma 1, della legge 31 maggio 1965 n.575, a soggetto nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione di una misura di prevenzione, siccome indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa o assimilata, può essere dedotta (in linea con i principii affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 giugno 1998 n.218), anche nell'ambito del procedimento penale instauratosi a carico del medesimo soggetto per il reato di mancato versamento della suddetta cauzione, previsto dal comma 4 del citato art.3 bis della legge n.575 del 1965.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)