diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 796 del 06/02/1979 (Rv. 396972 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - RITO ORDINARIO - NECESSITA - SENTENZA CONCLUSIVA - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396972-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - CONTESTAZIONE DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO PROFESSIONALE - RITO ORDINARIO - NECESSITA - SENTENZA CONCLUSIVA - IMPUGNABILITA CON L'APPELLO.*

Non puo farsi ricorso allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, regolato dall'art 29 e seguenti della legge n 794 del 1942, e deve invece seguirsi il rito ordinario di cognizione, nel caso in cui il preteso debitore, contestando l'esistenza del rapporto professionale, ponga in discussione la propria qualita di cliente dell'avvocato e del procuratore, ovvero la sussistenza delle condizioni che lo renderebbero obbligato al pagamento in luogo del cliente o solidalmente con esso: in tali casi, quindi, la sentenza emessa dal tribunale a conclusione del procedimento deve essere impugnata con l'appello. (Conf 953/75, mass n 374342; (Conf 1986/74, mass n 370227).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)