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Sez. 2, Sentenza n. 8532 del 09/08/1999 (Rv. 529249 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE | Ripartizione delle spese in base all' uso (art. 1126 cod. civ.) - Qualificazione - reale o personale - di tale diritto - Rilevanza del titolo - Attribuzione millesimale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1999-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529249-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE

L'articolo 1126 cod. civ., nel disciplinare la ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare per chi ne ha l'uso esclusivo non specifica la natura reale o personale di esso, che è invece determinata dal titolo, né al fine rileva l'attribuzione millesimale, utilizzata come criterio per contribuire agli oneri condominiali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)