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Sez. 2, Sentenza n. 1501 del 21/05/1974 (Rv. 369620 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - LASTRICI SOLARI - REGIME DI COMUNIONE - MAGGIORI UTILITA DI UN CONDOMINO - IRRILEVANZA - USO ESCLUSIVO - NATURA GIURIDICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369620-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - LASTRICI SOLARI - REGIME DI COMUNIONE - MAGGIORI UTILITA DI UN CONDOMINO - IRRILEVANZA - USO ESCLUSIVO - NATURA GIURIDICA - CONDIZIONI.*

L'art 1126 cod civ, nel prevedere la possibilita di uso esclusivo del lastrico solare, non specifica la natura giuridica di tale diritto, il quale puo avere carattere reale o personale ed e comunque quello che risulta dal titolo; ma, in Mancanza di titolo, ha vigore la regola generale del regime di comunione, dato che la superficie (della terrazza-lastrico solare) serve pur sempre a coprire i vani sottostanti dell'edificio condominiale, e che tale regime non e escluso dal solo fatto che dal bene uno o piu comproprietari traggano utilita maggiori rispetto agli altri. (V 856'73, mass nn 363161 e 363162; 863'71, mass n 350737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)